Registrazione cessione fabbricati
Chiunque cede la proprietà o il godimento o l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso, per un periodo superiore a un mese, ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile:
- la sua esatta ubicazione;
- le generalità e gli estremi di un documento di identità di chi assume la disponibilità del bene.
Per i contratti di locazione o comodati regolarmente registrati e per i contratti di vendita di immobili registrati non esiste più l'obbligo della presentazione della comunicazione. L'obbligo di comunicazione permane solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso". Resta inoltre l'obbligo di comunicazione, stabilito dall'art. 7 della Legge 286/98, nel momento in cui la cessione viene fatta ad un cittadino straniero. In questo caso il proprietario dell'immobile deve presentarsi, entro 48 ore dalla consegna, all'Autorità di P.S. di competenza (Questura/Commissariato della Polizia di Stato se presenti nel territorio comunale, oppure direttamente in Comune se non presenti) e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, i documenti di entrambi e l'apposito modulo previsto.
Tempi presentazione:
- entro 2 giorni dalla data di cessione.
Costi
Gratuito.
Normativa di riferimento
- Legge 131/2012
- Legge 106/2011
- Legge 286/1998
- Legge 191/1978.
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