Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della RAS in materia di sanità e igiene pubblica

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23 giugno 2026

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Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della RAS in materia di sanità e igiene pubblica
Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della RAS in materia di sanità e igiene pubblica

Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della Regione Sardegna. Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole. Esenzione per attività di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità poste in essere da pubbliche amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori.

Il provvedimento adottato dalla  Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna dispone, con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2026, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale, nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nei settori agricolo, florovivaistico, dell’edilizia e impiantistica, limitatamente ai soli giorni in cui la “mappa del rischio” riferita alle ore 12:00, pubblicata sulla piattaforma Worklimate (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/), segnali un livello di rischio “ALTO”.
Tale divieto non si applica alle pubbliche amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio e ai loro appaltatori, quando si tratti di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l’Agenzia FoReSTAS, ferma restando l’adozione, da parte del datore di lavoro, di idonee misure organizzative e operative ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.
Si evidenzia altresì che la mancata osservanza degli obblighi derivanti dall’Ordinanza comporta, ove il fatto non costituisca più grave reato, l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 del Codice penale.

A cura di

Comune di Nughedu S. Nicolò
Piazza Marconi 2, 07010 Nughedu San Nicolò (SS)
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Ultimo aggiornamento: 23/06/2026, 07:14

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